Art.1 - Costituzione
1.1– È costituita l’organizzazione di volontariato non riconosciuta denominata “ASSOCIAZIONE CHIARA SIMONE ODV” che in seguito sarà denominata “organizzazione”. Lo statuto è adeguato ai sensi del d.lgs. 117 del 2017 (da qui in avanti è indicato come “Codice del Terzo Settore”) e delle norme del codice civile in tema di associazioni.
1.2 – I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa.
1.3 – La durata dell’organizzazione è illimitata.
1.4 – L’organizzazione ha sede in Pontirolo Nuovo, Via Matteotti 22. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate. L’eventuale variazione della sede legale nuovo non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del consiglio direttivo e successiva comunicazione agli enti competenti.
Art. 1-bis – Utilizzo acronimo ODV e acronimo ETS
1 BIS.1 – Utilizzo della denominazione dell’acronimo “odv” o dell’indicazione di “organizzazione di volontariato”. A decorrere dall’avvenuta istituzione del registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell’associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ODV” o indicazione di “organizzazione di volontariato” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’associazione diventerà quindi Associazione Chiara Simone
odv oppure Organizzazione Chiara Simone Organizzazione di Volontariato. L’ODV come stabilito dall’articolo 31 comma 1 del d.lgs 117/2017 deve essere costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche e svolgere prevalentemente una o più attività di cui all’articolo 5 dlgs 117/2017, a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
1 BIS.2 – L’associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “Organizzazione di Volontariato” o l’acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
1 BIS. 3 – Fino all’istituzione del registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), l’acronimo “ODV” o l’indicazione di “Organizzazione di Volontariato” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla legge 266 del 1991.
1 BIS.4 – In base all’articolo 12 comma 1 del codice del terzo settore, la denominazione sociale, deve contenere l’indicazione di ente del terzo settore o l’acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L’acronimo ETS o per esteso “Ente Terzo Settore” verranno integrati automaticamente alla denominazione sociale, alla data di iscrizione
nel RUNTS e contestualmente avverrà automaticamente l’eliminazione dell’acronimo onlus
Art. 2 – Scopi
L’associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato. L’organizzazione, senza fini di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l’azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti in favore di terzi, opera secondo l’articolo 5 del dlgs117/17 “attività di interesse generale” nei specifici settori come da lettere:
lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni
lettera b) interventi e prestazioni sanitarie.
lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gu n 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni
lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale
lettera q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22.4.08 e successive modificazioni, nonché’ ogni altra attivita’ di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari culturali, formativi o lavorativi.
lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
Per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzanti nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3.
Art. 3 - Finalità
L’organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone come indicato all’articolo 2, intende perseguire le seguenti finalità:
lettera a) supporto nei modi più appropriati dei giovani adolescenti affetti da tumori cerebrali e patologie oncologiche in considerazione dei particolari bisogni medici, fisici, psicologici e sociali tipici di questa età e dei loro familiari mediante azioni di un volontariato organizzato costituito sia da figure sanitarie specializzate che da volontari debitamente formati mediante l’attivazione di specifici corsi, supporto del malato oncologico in genere a seconda dei bisogni: donazione di parrucche a seguito di alopecia causata da specifiche terapie, concessione di ausili sanitari, sostegno in ambito scolastico. mediante insegnanti volontari.
Istituzione di una rete tra le famiglie con figli o familiari colpiti da patologie come sopra al fine di creare una condivisione ed una conoscenza degli eventuali punti di forza e/o delle criticità; interazione con altre realtà e/o altre associazioni aventi per scopo principi di solidarietà al fine di ottimizzare i servizi e divulgare l’informazione, sensibilizzazione delle strutture pubbliche e private al fine di migliorare l’assistenza ai giovani/adulti malati oncologici come sopra.
lettera b) attivazione di progetti mediante ideazione e finanziamento inerente a prestazioni sanitarie rivolte a pazienti oncologici in collaborazione con aziende ospedaliere.
lettera c) attività finalizzate alla promozione della salute, nonché prevenzione con diverse modalità: promozione e diffusione di libri, pubblicazioni, periodici, riviste, cataloghi, siti web, materiale audio video, laboratori attivi con scuole, percorsi gratuiti di informazione sul territorio finalizzati al raggiungimento dei suddetti obiettivi.
lettera h) finanziamento progetti di ricerca per patologie oncologiche cerebrali; erogazione di borse di studio per medici e ricercatori al fine di supportare l’acquisizione di know-how e lo sviluppo nella ricerca sulle patologie oncologiche cerebrali, l’acquisto di strumentazioni ospedaliere e di laboratorio per dotare centri ospedalieri e di ricerca;
lettera q) predisposizione e/o organizzazione, in qualsiasi modo, di alloggi per ospitare i suddetti malati ed i loro familiari.
lettera u) beneficenza a individui indigenti colpiti da patologie oncologiche mediante erogazioni di denaro, copertura economica di visite, esami specialistici, medicinali e cessione gratuita di alimenti o prodotti. Sostegno a distanza di bambini/adolescenti colpiti da patologie oncologiche in cura presso strutture ospedaliere di altri stati.
Progettazione e messa in opera di attività, manifestazioni ed eventi ai fini di una raccolta fondi da destinare agli scopi sociali sopraindicati.
Al fine di svolgere le proprie attività l’organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.
In ottemperanza all’art. 6 del codice del ts è possibile esercitare attività diverse da quelle di cui all’art. 5, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
Art. 4 - Aderenti all’organizzazione
4.1 – Sono aderenti all’organizzazione coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente statuto (soci fondatori) e quelli che ne fanno richiesta per iscritto e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (soci ordinari).
Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l’adesione di “soci sostenitori”, che forniscono un sostegno economico alle attività dell’organizzazione, nonché nominare “soci aderenti onorari” persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’organizzazione.
Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.
Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie aderenti, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’organizzazione.
Tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’organizzazione.
4.2 – Il numero degli aderenti è illimitato.
4.3 – Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.
4.4 – Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:
4.4.1 – Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’organizzazione.
4.4.2 – L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti deliberandone l’ammissione o il rigetto entro 90(novanta) giorni dalla presentazione della domanda. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4.4.3 – L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’assemblea ordinaria (o al collegio dei garanti, se nominato), entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al consiglio direttivo a mezzo raccomandata o pec o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in assemblea il diritto al contraddittorio. La decisione è inappellabile.
4.4.4 – Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
4.4.5 – Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’organizzazione.
4.4.6 – Gli aderenti cessano di partecipare all’organizzazione per:
– dimissioni volontarie in forma scritta;
– mancato pagamento della quota associativa entro 180 (centottanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il consiglio direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art. 4 del presente statuto.
– decesso; comportamento contrastante con gli scopi statuari; violazione degli obblighi statuari.
– Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal consiglio direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’assemblea ordinaria, (o al collegio dei garanti, se nominato) entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al consiglio direttivo a mezzo raccomandata o pec o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in assemblea il diritto al contraddittorio. La decisione è inappellabile. Fino alla data di convocazione dell’assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
Art. 5 – Diritti e doveri degli aderenti
5.1 – Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’assemblea convocata per l’approvazione del preventivo. È annuale, non trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio di riferimento.
5.2 – Gli aderenti hanno il diritto di:
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare;
- conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- consultare i verbali dell’assemblea, del consiglio direttivo e di ogni altro organo dell’organizzazione – e farne copia a proprie spese;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al consiglio direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. la presa di visione è esercitata presso la sede dell’associazione alla presenza di persona indicata dal consiglio direttivo;
- partecipare alle attività promosse dall’organizzazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;
5.3 – Gli aderenti sono obbligati a:
- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare il contributo stabilito dall’assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione;
- la quota associativa non spetta ai soci onorari.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’assemblea.
Le attività degli aderenti sono incompatibili, con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione.
Art. 6 - Norme sul volontariato
6.1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
6.2. l’associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
6.3 l’associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
6.4 l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal consiglio direttivo
6.5. la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6.6. l’associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
6.7. l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.
Art. 7 - Patrimonio - entrata
7.1 il patrimonio degli enti del terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e’ utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
7.2 e’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
7.3 – Il patrimonio dell’Organizzazione è costituito:
- da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ed incremento del patrimonio;
7.4 – Le entrate dell’organizzazione sono costituite da:
- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall’incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.
7.5 – I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
7.6 – Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente ovvero del Segretario o del Tesoriere o di altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica.
Art. 8 - Organi Sociali dell’organizzazione:
Organi dell’organizzazione sono:
- 8.1 – l’Assemblea degli aderenti;
- 8.2- il Consiglio Direttivo;
- 8.3- il Presidente.
Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia:
- 8.4 – Organo di Revisore dei Conti, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art 31 del codice del terzo settore
- 8.5 – Il collegio dei garanti.
- 8.6 – L’organo di controllo, nominato SOLO qualora si verifichino le condizioni di cui all’art 30 del codice
terzo settore.
Art. 9 – Assemblea degli aderenti
9.1 – L’assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il versamento dell’eventuale quota associativa annuale, ed è l’organo sovrano.
9.2 – L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’organizzazione.
9.3 – La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’organizzazione.
9.4 – L’avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto (lettera o e-mail) agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l’ordine del giorno.
9.5- L’assemblea ordinaria viene convocata per:
- l’approvazione del programma e del bilancio di previsione per l’anno successivo;
- l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente;
9.6- La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno cinque componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. In questo caso il presidente deve provvedere alla convocazione dell’assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’assemblea.
9.7- Altri compiti dell’Assemblea sono:
- eleggere e revocare componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere e revocare i componenti dell’organo dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell’assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l’ammontare del contributo per l’esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell’organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.
- approva il bilancio
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto
- approva l’eventuale regolamento dei lavori dell’assembleari
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
9.8 – Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti (ciascun associato ha 1 voto), salvo quanto previsto dall’art. 18. In prima convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione e non necessita di un numero minimo di aderenti. Non è ammesso il voto per delega. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/10 dei presenti. per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
9.9 – L’assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell’organizzazione, sono richieste le maggioranze indicate nell’art.18.
Art. 10 – Il Consiglio Direttivo
10.1- Possono far parte del Consiglio Direttivo gli aderenti che presentino caratteristiche di chiarezza, trasparenza e integrità morali. Gli amministratori sono scelti fra le persone fisiche associate dell’ente. A loro non può essere attribuito nessun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
10.2 – Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. (Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive).
10.3 -Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vicepresidente (o più Vicepresidenti).
10.4 – Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai consiglieri almeno 4 quattro giorni) prima delle date della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
10.5 – Compete al Consiglio Direttivo:
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione;
- sottoporre all’approvazione dell’assemblea il bilancio preventivo entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivi all’anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vicepresidente (o più Vicepresidenti);
- nominare il segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all’esclusione degli aderenti e dei soci onorari
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipazione a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo.
10.6 – Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà del Consiglio Direttivo cessino dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell’organo e seguendo l’ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l’assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per
indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio Direttivo che deve essere rinnovato.
10.7 Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, i consiglieri rimasti in carica convocheranno un’assemblea ordinaria (entro 30 giorni) affinché questa provveda a sostituire i Consiglieri mancanti.
Art. 11 - Presidente
11.1 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti, resta in carica 3 esercizi e può essere rieletto. La carica di presidente può essere revocata dal consiglio direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione. La carica di presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.
11.2 – Il Presidente:
- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanzate;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’organizzazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni a ratifica da parte del consiglio direttivo
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ad a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
ART. 12.1 – Segretario
Il Segretario coadiuva il Presidente, ed è eletto su sua proposta dal Consiglio Direttivo e i suoi compiti sono in particolare:
- Dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- Redigere, sottoscrivere ed eventualmente custodire i verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- Tenere aggiornati i registri sociali dell’organizzazione previsti dalle norme;
- Svolgere tutte quelle attività che potranno essere delegate dagli organi associativi.
Art. 12.2 Tesoriere
Il Tesoriere è colui al quale spetta il compito di curare l’amministrazione dell’organizzazione, tenere e aggiornare i libri contabili, nonché occuparsi delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo, con le modalità previste dall’articolo 7.6.
ART. 12.3 - Comitato Scientifico
12.3 – 1 Il Comitato Scientifico comprende esperti riconosciuti sui temi scopo dell’organizzazione, che accettino la richiesta del Consiglio Direttivo di assumere tale ruolo.
12.3 – 2 I membri del Comitato, che sono considerati Soci Onorari, possono aderire all’Associazione in qualità di Socio ordinario.
12.3 – 3 Il Comitato Scientifico decide sui temi di sua competenza e potrà disciplinare la propria attività mediante apposito regolamento.
12.3 – 4 Nell’ambito del Comitato può essere eletto un membro che lo presiede.
12.3 – 5 Il Comitato Scientifico ha compiti di indirizzo e controllo per quanto attiene agli aspetti Scientifici, attraverso le seguenti modalità:
- suggerire al Consiglio Direttivo le forme di intervento (tipi di borse di studio, altri tipi di intervento) più idonee,
- suggerire al Consiglio Direttivo azioni che migliorino l’efficacia dell’operato dell’Associazione,
- definire la parte tecnica dei bandi da emettere, inclusi i criteri per la valutazione delle candidature,
- analizzare le candidature in risposta ai bandi secondo i criteri stabiliti e definire le relative graduatorie,
- monitorare e valutare i risultati ottenuti e informarne il Consiglio Direttivo,
- supportare la definizione di eventuali accordi e convenzioni con Università, Centri di Ricerca, altri soggetti funzionali agli obiettivi dell’Associazione,
- ogni altra attività finalizzata agli aspetti scientifici.
12.3 – 6 La carica di membro del Comitato Scientifico non è retribuita in alcun modo.
Art. 12.4 - Comitato Guida
12.4 – 1 L’organizzazione, al fine di promuovere la propria attività, potrà costituire un Comitato Guida;
12.4 – 2 Esso sarà composto dai Soci Sostenitori che, accettando la nomina da parte del C.D. ne diventino membri. Il Comitato Guida o i suoi singoli membri possono, suggerire al Consiglio Direttivo:
- azioni che migliorino l’efficacia dell’operato dell’Associazione
- azioni che favoriscano l’associazione di nuovi Soci Sostenitori e il permanere di quelli in essere.
12.4 – 3 Il Comitato Guida potrà disciplinare la propria attività mediante apposito regolamento.
Art. 12.5 - Ambasciatore
L’ambasciatore/i, rientrante nella categoria dei soci onorari, si propone quale “voce” dell’Associazione di cui fa parte. Su specifico mandato del Consiglio Direttivo, può promuovere progetti, contatti e relazioni con terzi, al fine di valorizzare e potenziare l’attività dell’associazione. Qualsiasi iniziativa non condivisa presa al di fuori del suddetto mandato, è da ritenersi non vincolante per l’organizzazione.
Art. 13 - Organo dei Revisori dei Conti
L’assemblea può eleggere un Organo dei Revisori dei Conti, costituito da uno a tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l’impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
L’Organo:
- rimane in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile
- elegge tra i suoi componenti il Presidente, in caso di Collegio;
- esercita i poteri e le funzioni previsti dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all’assemblea con le relazioni trascritte nell’apposito registro dei Revisori dei Conti.
Art. 14 - Collegio dei Garanti
L’assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.
Il Collegio:
- rimane in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile
- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile
Art. 15 – Gratuità delle cariche
Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’organizzazione.
Art. 16– Bilancio
16.1 – Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza dell’Organo dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all’assemblea. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
16.2 – Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
16.3 – Il bilancio deve coincidere con l’anno solare
16.4 – Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche diretta nel rispetto dell’art 8 comma 3 d.lgs. 117/17 di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
16.5 – Il bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore.
Art. 17 - Libri sociali e registri
17.1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
17.2. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
17.3 L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
17.4. L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
Art. 18– Modifiche allo Statuto – Scioglimento dell’organizzazione e devoluzione del patrimonio
18.1 – Le proposte di modifica allo statuto, trasformazione, fusione, scissione dell’associazione possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto finale della maggioranza dei presenti.
18.2 – Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’organizzazione, nonché’ la devoluzione del patrimonio, può essere proposta dal consiglio direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti previo parere positivo dell’ufficio di cui art. 45 comma 1 d.lgs. 117/17(codice del terzo settore), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o in mancanza, alla fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del codice del terzo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.
Art. 19 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
Il Presidente Il Segretario